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La Certificazione
Certificati
I certificati sono dichiarazioni scritte formate da un pubblico ufficiale e contenenti informazioni tratte da pubblici registri.
Il certificato anagrafico è un documento che attesta una serie di informazioni attinenti allo status o all’anagrafica di un cittadino; nello specifico: anagrafico di nascita, stato di famiglia, cittadinanza, stato civile, residenza.
Definizione ufficiale all’art.1, lett. f), del Dpr 445/2000 che descrive il certificato come “il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche“.
Esistono tre tipi di certificati: i certificati, gli estratti per riassunto e gli estratti per copia integrale.
L’estratto per riassunto è un atto che si differenzia dal certificato per una maggiore completezza in quanto è completo delle annotazioni. Tutte le modifiche o le integrazioni avvenute a seguito delle annotazioni dovranno essere riportate nell’estratto per riassunto.
L’estratto per copia integrale consiste nella vera e propria riproduzione per intero dell’atto originale.
Con il certificato, l’ufficiale di stato civile o l’ufficiale anagrafico, dopo avere realizzato le ricerche per rispondere alla richiesta posta, realizza una dichiarazione, il certificato, in cui rende pubblico il risultato dei dati contenuti dell’atto esaminato.
I tipi di certificazione anagrafica:
- Anagrafico di Nascita
- Anagrafico di Morte
- Anagrafico di Matrimonio
- Cancellazione Anagrafica
- Cittadinanza
- Storico di Cittadinanza
- Esistenza in vita
- Residenza
- Storico di Residenza
- Residenza AIRE
- Stato Civile
- Stato di Famiglia
- Stato di Famiglia e di Stato Civile
- Storico stato di famiglia
- Residenza in Convivenza
- Stato di Famiglia AIRE
- Stato di Famiglia con rapporti di parentela
- Stato Libero
- Anagrafico di Unione Civile
- Anagrafico contestuale o cumulativo
- Contratto di Convivenza
Certificati di stato civile:
- Certificato di Nascita
- Estratto di Nascita
- Certificato di matrimonio
- Estratto di Matrimonio
- Certificato di Morte
- Estratto di Morte
La differenza tra i certificati anagrafici e certificati di stato civile risiede nella loro differente validità.
Le informazioni dei certificati anagrafici riportano la situazione dell’Anagrafe al momento dell’iscrizione, mentre quelle presenti nei secondi non si modificano.
Chi rilascia i certificati e chi può richiederli
I certificati e gli estratti di stato civile ed anagrafe sono rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale anagrafico.
L’interessato può sempre richiedere certificazioni riguardanti sé stesso e la propria famiglia, presentandosi allo Sportello dell’Ufficio Anagrafe ed esibendo un documento di identità.
Chiunque altro ne abbia interesse (persone fisiche o giuridiche) può parimenti chiedere la certificazione anagrafica necessaria per il perseguimento dei propri interessi e relativa a terze persone, purché provveda alla compilazione dell’apposita richiesta indicante le motivazioni ed allegando copia di un valido documento di identità.
L’ufficiale di stato civile e l’ufficiale anagrafico sono tenuti a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta i certificati e gli estratti contenenti i dati desunti dagli atti di stato civile ed i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia, eccezion fatta per quegli atti per i quali specifiche norme prevedano il divieto di accesso (per gli adottati ad esempio).
Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (ad eccezione delle notizie concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio) può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.
Gli estratti per copia integrale, invece, potranno essere rilasciati soltanto alle persone cui si riferisce l’atto, solo in casi particolari ad altre persone (esclusivamente nell’ipotesi in cui sussista un interesse personale e giuridicamente rilevante oppure dopo settant’anni dalla formazione dell’atto).
Si precisa che, gli uffici comunali (Anagrafe e Urp) possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Validità e costi
I certificati e gli estratti di nascita e morte sono validi su tutto il territorio nazionale e la loro validità temporale è illimitata.
Le altre tipologie di certificati anagrafici e il certificato di matrimonio hanno validità sei mesi.
I certificati anagrafici sono tutti soggetti all’imposta di bollo di 16€.
Gli estratti, i certificati, le copie desunte esclusivamente dai registri di stato civile sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.
Rettifica e correzione di atti e certificati (ad es. di nascita)
La rettificazione di un atto dello stato civile che presenti errori od omissioni può essere richiesta dai privati cittadini o dal Procuratore della Repubblica quando sussista un interesse pubblico. Il ricorso è presentato al Tribunale.
La semplice correzione di errori materiali di scrittura presenti sugli atti, può essere effettuata dall’ufficiale dello stato civile, oppure su istanza di chiunque ne abbia interesse, dandone avviso al Prefetto.
L’Autocertificazione
Art. 15 legge 12.11.2011, n. 183 l norma modifica alcuni articoli del DPR n. 445/2000, in particolare, l’art. 40 subisce le seguenti aggiunte e modifiche:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
- Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”».
Il privato cittadino, non potendo più presentare certificati ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato gestore di pubblico servizio, ha una sola possibilità: quella di rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR n. 445) oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445)
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contiene tutte le disposizioni normative succedutesi nel tempo in materia di documentazione amministrativa.
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di rappresentare alla Pubblica Amministrazione – in sostituzione di taluni certificati indicati tassativamente dalla legge (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) – propri stati, fatti e qualità personali, mediante specifiche dichiarazioni sottoscritte dall’interessato.
Mediante un’autocertificazione, il cittadino può sostituire certificati che siano stati a lui richiesti dagli uffici della P.A., da gestori di servizi pubblici ovvero da soggetti privati. Il cittadino potrà effettuare una dichiarazione che conterrà l’informazione del certificato stesso: dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Lo stesso D.P.R. prevede la possibilità di presentare dichiarazioni riportanti propri stati, fatti e qualità personali che non rientrano nei certificati indicati dall’art. 46, con le modalità indicate dall’art. 47 utilizzando le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
La firma non deve più essere autenticata.
Le autocertificazioni possono essere effettuate da cittadini italiani, da cittadini dell’Unione Europea ed anche da cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, quando la dichiarazione riguardi stati, fatti o qualità personali certificabili o attestabili da parte della P.A. italiana.
Nel caso in cui l’interessato non sappia o non possa firmare, la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
Fare un’autocertificazione è semplice: è possibile utilizzare un qualsiasi foglio in carta semplice o servirsi di appositi moduli che spesso sono già predisposti dalla P.A., producendo il documento compilato e firmato, ed allegando copia di un documento di identità.
La dichiarazione sostitutiva di certificazioni può essere utilizzata anche nei confronti di soggetti privati, non può, invece, essere utilizzata per presentare atti o documenti richiesti dall’autorità giudiziaria.
Nei moduli per l’autocertificazione predisposti della P.A., devono sempre essere citate le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché le informazioni relative alla normativa sulla privacy.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Sempre nell’ottica di agevolare il cittadino, la recente L. n. 114/2014 (art. 17 bis) ha previsto che la Pubblica Amministrazione non potrà più richiedere ai cittadini, neppure con le modalità della autocertificazione, informazioni e dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Cosa si può autocertificare
L’autocertificazione può sostituire i certificati elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titoli di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi altro dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento di obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
L’elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 possono essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La legge stabilisce che non sono autocertificabili i seguenti certificati:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità CE;
- di marchi;
- di brevetti.
L’autocertificazione nei procedimenti amministrativi per gli stranieri
Nei procedimenti aventi ad oggetto il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno, ad esempio, ovvero nelle richieste di ricongiungimento familiare le nuove regole sulla autocertificazione non trovano applicazione.
Secondo la Circolare congiunta Ministero Pubblica amministrazione e semplificazione e Ministero Interno del 17 aprile 2012 n.3/2012 i cittadini extracomunitari non possono autocertificare fatti, stati o qualità personali, fino al 31/12/2012.
Tale termine è stato più volte prorogato, di recente fino al 31/12/2019, dall’art.1 comma 1132 lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n.145. L’articolo 3 decreto Milleproroghe (DL n. 162/2019 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”) proroga al 31 dicembre 2020 l’entrata in vigore di una norma del cosiddetto decreto Semplifica Italia (DL n.5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”).
Di fatto viene prorogata, ad ogni scadenza, la possibilità per i cittadini stranieri di autocertificare alcuni dei documenti da produrre all’Ufficio Immigrazione ed ad altri enti pubblici, pertantpo ad oggi non è possibile sostituire i certificati nei procedimenti amministrativi, se non per la pratica di cittadinanza.
Che validità hanno le autocertificazioni
Le autocertificazioni, così come i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata (es. data e luogo di nascita).
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
Quanto costa
Fare una autocertificazione non costa nulla; non sono previste imposte di bollo e/o pagamento di diritti e può essere redatta in carta semplice.