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Proroga scadenza documenti – Emergenza Covid
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221
Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.
1. [...] lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105
Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021.
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Decreto Legge n. 56 30 aprile 2021
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Art. 2.
Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio
1. All’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
2. All’articolo 3 -bis , comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti.».
Decreto Legge n. 52 22 aprile 2021
Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
La proroga dello stato di emergenza per l’art 3 della Legge 159 del 27/11/2020 porta la scadenza dei documenti al 31 luglio 2021.
Decreto Legge n. 2 14 gennaio 2021
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
Proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza.
Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125
e la legge di conversione approvata dalla Camera dei Deputati prevedono varie misure connesse con la proroga dello stato di emergenza, tra le quali la proroga al 31 gennaio 2021 della durata dei permessi di soggiorno in scadenza (art.3bis – comma 3 della legge di conversione).
Sono prorogati:
- tutti i titoli che erano anche già scaduti tra il 31.08.2020 e il 31.12.2020
- ed anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) i documenti di viaggio;
c) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
e) le richieste di conversione.
LEGGE 27 novembre 2020, n. 159
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182). Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2020.
Dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza).
All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19″;
b) dopo il comma 2-quinquies e’ inserito il seguente:
“2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2″.
3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103,commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validita’ fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e aventescadenza il 31 gennaio 2021».
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
Allegato 1
3-sexies. La validita’ dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e’ prorogata al 31 dicembre 2020.
Allegato 2
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validita’ fino al 31 agosto 2020. Sonoprorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiornoda studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavorosubordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5,comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 deldecreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita’ dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita’ dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validita’ dei nulla osta rilasciati per lavoro percasi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater siapplicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Il presente comma si applica anche alle richieste diconversione»;
All’articolo 103:
[…]
il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita’ per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita’, alle segnalazioni certificate di agibilita’, nonche’ alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte od’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compresotra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita’ per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta’ conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita’ fino al 15 giugno 2020″. (COMPRESI I CERTIFICATI PENALI)
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto edei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8marzo 2020, n. 11, nonche’ dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamentidi stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasititolo, indennita’ di disoccupazione e altre indennita’ da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali,comunque denominate nonche’ di contributi, sovvenzioni e agevolazionialle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a taledata, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e’ sospesa fino al 30 giugno 2020.