Proroga scadenza documenti – Emergenza Covid

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221

Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.

 1. [...] lo  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. 


Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105

Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021.

 1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del  Consiglio  dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
 

Decreto Legge n. 56 30 aprile 2021

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Art. 2. 
Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio

1. All’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

 2. All’articolo 3 -bis , comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti.».

Decreto Legge n. 52 22 aprile 2021

Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui  al provvedimento  adottato  in  data  2  marzo   2021,   in   attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La proroga dello stato di emergenza per l’art 3 della Legge 159 del 27/11/2020 porta la scadenza dei documenti al 31 luglio 2021.

 

Decreto Legge n. 2 14 gennaio 2021

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 gennaio  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30 aprile 2021».

Proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza.

Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125

e la legge di conversione approvata dalla Camera dei Deputati prevedono varie misure connesse con la proroga dello stato di emergenza, tra le quali la proroga al 31 gennaio 2021 della durata dei permessi di soggiorno in scadenza (art.3bis  – comma 3 della legge di conversione).
Sono prorogati:

  1. tutti i titoli che erano anche già scaduti tra il 31.08.2020 e il 31.12.2020
  2. ed anche:
    a) i termini per la conversione  dei  permessi  di  soggiorno  da studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro subordinato non stagionale;
    b) i documenti di viaggio;
    c) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro  stagionale;
    d) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
    e) le richieste di conversione.

LEGGE 27 novembre 2020, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182). Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2020.

Dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:

«Art. 3-bis  (Proroga  degli  effetti  di  atti  amministrativi  in scadenza).

All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “il 31 luglio  2020”  sono  sostituite dalle seguenti: “la data  della  dichiarazione  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19″;

b) dopo il comma 2-quinquies e’ inserito il seguente:

“2-sexies. Tutti i certificati, attestati,  permessi,  concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  di  cui  al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e  sono  soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2″.

3. I permessi di soggiorno e i  titoli  di  cui  all’articolo  103,commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020,  conservano la loro validita’ fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  7  ottobre  2020  e  aventescadenza il 31 gennaio 2021».

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Allegato 1

3-sexies. La validita’ dei permessi di soggiorno  per  lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio  e il 31 maggio 2020, e’ prorogata al 31 dicembre 2020.

Allegato 2

2-quater. I permessi di  soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi terzi conservano la loro validita’  fino  al  31  agosto  2020.  Sonoprorogati fino al medesimo termine anche:           

a) i termini per la conversione dei permessi  di  soggiornoda studio a lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a  lavorosubordinato non stagionale;           

b) le autorizzazioni al soggiorno di  cui  all’articolo  5,comma 7, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio1998, n. 286;           

c) i documenti  di  viaggio  di  cui  all’articolo  24  deldecreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;           

d) la  validita’  dei  nulla  osta  rilasciati  per  lavoro stagionale,  di  cui  al  comma  2  dell’articolo  24   del   decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;           

e)  la  validita’  dei  nulla  osta   rilasciati   per   il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e  29-bis  del decreto legislativo n. 286 del 1998;           

f) la validita’ dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  percasi particolari di cui agli  articoli  27  e  seguenti  del  decreto legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card, trasferimenti infrasocietari.         

2-quinquies. Le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater  siapplicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.286.  Il  presente  comma  si  applica  anche   alle   richieste   diconversione»;

All’articolo 103:
[…]
      il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
        «2. Tutti i certificati,  attestati,  permessi,  concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validita’  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita’,  alle  segnalazioni certificate di agibilita’, nonche’ alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione dello stato di emergenza.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  od’ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compresotra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita’ per quelli da considerare urgenti,  anche sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta’ conclusiva dell’amministrazione  nelle  forme  del  silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati,  in  scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la  loro  validita’ fino al 15 giugno 2020″. (COMPRESI I CERTIFICATI PENALI)

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  edei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo  2020,  n.  9  e  8marzo 2020, n. 11, nonche’ dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  pagamentidi stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro  autonomo,  emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasititolo,  indennita’  di  disoccupazione   e   altre   indennita’   da ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali,comunque denominate nonche’ di contributi, sovvenzioni e agevolazionialle imprese comunque denominati.

5. I termini dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  delle amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli  del  personale di cui all’articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  taledata, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e’ sospesa fino al 30 giugno 2020.

Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio 2022