La patente di guida

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e residenti in Italia, invece, possono circolare per un anno con la loro patente di guida se cittadini provenienti da un Paese terzo oppure, in certi casi, per due anni se cittadini provenienti da un Paese membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
Dopo un certo periodo di permanenza sul territorio italiano, per poter usufruire della patente di guida è obbligatoria l’iscrizione anagrafica sia per i cittadini comunitari che per i cittadini extracomunitari che debbano richiedere il rilascio o la conversione della patente di guida in Italia.


Patente di Paesi extra UE

Gli stranieri con patente di uno stato non europeo possono circolare in Italia per 12 mesi dall’arrivo sul territorio: è bene che il documento sia tradotto, se non appartiene ad un modello internazionale multilingue.
La traduzione può essere effettuata da:
•    un traduttore con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio;
•    un consolato. Per alcuni paesi serve poi la legalizzazione del documento in Prefettura.

Gli stranieri che risiedono in Italia per più di un anno hanno l’obbligo di chiedere la residenza e far convertire la patente.

Attualmente la conversione è permessa a tutti i cittadini di:

  •     Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
  •     Algeria
  •     Argentina
  •     Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  •     El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  •     Filippine
  •     Giappone
  •     Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  •     Libano
  •     Macedonia (aggiornamento dell’accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  •     Marocco (aggiornamento dell’accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  •     Moldova
  •     Principato di Monaco
  •     Repubblica di Corea
  •     Repubblica di San Marino
  •     Serbia (accordo scaduto l’8 aprile 2018)
  •     Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  •     Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
  •     Taiwan
  •     Tunisia
  •     Turchia
  •     Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
  •     Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)


Dunque se la patente risulta convertibile, l’interessato deve presentare istanza  presso gli Uffici Territoriali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) nella modalità seguente:

  1. la compilazione del modello TT 2112;
  2. l’attestazione di un versamento sul c/c 9001 e sul nc/c 4028;
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;
  4. presentazione di certificato medico con
  5. marca da bollo da € 16,00;
  6. due fotografie di cui una autenticata;
  7. patente straniera in originale in corso di validità e una fotocopia completa della stessa;
  8. per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida;
  9. documento di identità (passaporto, etc.)
  10. titolo di soggiorno e/o ricevuta.

  

I cittadini di Paesi terzi devono anche esibire il titolo al soggiorno in corso di validità, o titolo di soggiorno scaduto e ricevuta di rinnovo o ricevuta di rilascio del titolo di soggiorno, sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento del rilascio del documento.

I titolari di patente non convertibile (ossia patente non conseguita in uno dei paesi elencati), se vogliono risiedere in Italia per tempi superiori a un anno, devono fare il percorso e gli esami per la patente in Italia.
I cittadini extracomunitari che vogliono immatricolare un veicolo in Italia devono avere la residenza in Italia e essere in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento.


Patente di Stati UE

Chi è in possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea con la scadenza prevista dalle norme dell’Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza del documento stesso.
Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell’Unione europea (art.7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica nel nostro Paese.

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione europea sono equiparate ai documenti di guida italiani, pertanto il titolare di patente di guida comunitaria ha la facoltà, e non l’obbligo, di riconoscere o convertire la propria patente.
La conversione, oppure il riconoscimento di validità, può essere utile al fine di velocizzare le pratiche relative al rinnovo o per la richiesta di eventuali duplicati. Nella procedura di conversione la patente originale viene sostituita dalla patente italiana, mentre nell’operazione di riconoscimento la patente originale rimane in mano al conducente.

Sito ministeriale

Conversione patente estera

Codice della strada

Gazzetta Ufficiale

Portale dell'Automobilista

Ministero delle Infrastrutture
Ultimo aggiornamento: 30 Luglio 2022