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Permessi di soggiorno per "Casi Speciali"
La legge 132 dell’1 dicembre 2018, derivato dal decreto legge 113 del 4 ottobre 2018, ha di fatto cancellato il permesso di soggiorno per “Motivi Umanitari” introducendo alcune tipologie di permesso di soggiorno ove veniva invece emesso un permesso per Motivi Umanitari.
Gli articoli 18, 18bis e 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI) 286/1998 come modificato dalla legge 132 ora portano al rilascio di un permesso per “Casi Speciali” con le seguenti specificità:
A. Protezione sociale (art. 18 TUI): vittime di violenza o grave sfruttamento con rischi concreti per l’incolumità
Competenza per il rilascio: Questore (su proposta procuratore, servizi sociali)
Durata: 6 mesi, rinnovabile
Possibilità di lavoro: sì
Conversione in pds per lavoro: sì
Iscrizione obbligatoria al SSN: sì
Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì
B. Vittime di violenza domestica (art. 18 bis TUI): nel corso di operazioni di polizia, indagini, procedimenti su delitti commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica; concreto e attuale pericolo come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese.
Competenza per il rilascio: Questore
Durata: 1 anno
Possibilità di lavoro: sì
Conversione in pds per lavoro: sì
Iscrizione obbligatoria al SSN: sì
Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì
C. Particolare sfruttamento lavorativo (art. 22 quater TUI): straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro.
Competenza per il rilascio: Questore (su proposta o con parere favorevole procuratore)
Durata: 6 mesi, rinnovabile (per 1 anno o +)
Possibilità di lavoro: sì
Conversione in pds per lavoro: sì
Iscrizione obbligatoria al SSN: sì
Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì
Le nuove tipologie di permessi di soggiorno sono invece le seguenti:
A. Protezione speciale (art. 32.3 d.lgs. 25/2008): nei casi di cui all’art. 19.1 e 19.1.1 TUI (divieto di espulsione o respingimento per rischio di persecuzione o tortura)
Competenza per il rilascio: Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore
Durata: 1 anno, rinnovabile (previo parere CT)
Possibilità di lavoro: sì
Conversione in pds per lavoro: no
Iscrizione obbligatoria al SSN: sì
Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: no
B. Cure mediche (Art. 19.2 lett. d-bis TUI): condizioni di salute di particolare gravità, idonea documentazione da struttura pubblica o conv., rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio.
Competenza per il rilascio: Questura
Durata: V. certificazione (non + 1 anno, rinnovabile)
Possibilità di lavoro: non specificato (forse)
Conversione: non specificato
Iscrizione al SSN: sì
Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì
C. Calamità (art. 20 bis TUI): Paese di rimpatrio in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente rientro e permanenza in condizioni di sicurezza.
Competenza per il rilascio: Questura
Durata: 6 mesi, rinnovabile
Possibilità di lavoro: sì
Conversione in pds per lavoro: no
Iscrizione obbligatoria al SSN: solo se lavorano o iscritti nelle liste di collocamento
Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì
D. Atti di particolare valore civile (art. 42 bis TUI): finalità premiale, V. l.13/1958
Competenza per il rilascio: su proposta del Prefetto, autorizzazione Min.Interno, rilascio Questore
Durata: 2 anni, rinnovabile
Possibilità di lavoro: sì
Conversione in pds per lavoro: sì
Iscrizione obbligatoria al SSN: solo se lavorano o iscrittinelle liste di collocamento
Possibilità accoglienza nel SIPROIMI/SPRAR: sì