Home » Adempimenti amministrativi e titoli di soggiorno » Quadro normativo » L'ingresso e il Soggiorno per Motivi di Famiglia
L'ingresso e il Soggiorno per Motivi di Famiglia
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 Maggio 2017
“Modifica del decreto 6 Ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”. Vengono definiti i nuovi importi per soggiorni fino ad un anno, fino a due anni e per la richiesta dei permessi di lungo periodo, che sono: Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
Sentenza n. 04487 del 26.10.2016 del Consiglio di Stato che conferma la sentenza n. 6095 del TAR Lazio ed abroga di fatto il Decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2005
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza sulla quale si era già pronunciato il Tar del Lazio richiamandosi a una sentenza della Corte europea di giustizia che bollava come “irragionevole e discriminatorio” l’importo necessario per soggiornare in Italia, indicando come cifra congrua “quella pagata dai cittadini italiani per prestazioni simili”. Vale a dire, non più dei 30 euro che si spendono in anagrafe per l’emissione di alcuni documenti. I costi per richiedere dunque il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento o il permesso di lungo periodo saranno i seguenti: Euro 30,46 come contributo fisso, Euro 16,00 per la marca da bollo ed Euro 30,00 per la spedizione della propria pratica alla Questura competente.
Circolare nr. 3511 del 05/08/2016
Prevede che, il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 e seguenti del D.lgs 286/98 (Testo Unico Immigrazione), si estenda ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente. Pertanto, sarà possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato.
Legge n. 122 del 7 luglio 2016
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016” Entrata in vigore il 23 Luglio 2016, indica l’obbligatorietà del possesso del permesso di soggiorno autonomo anche per i figli minori di anni 14. “Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”. Il minore non dovrà fare domanda autonomamente ma si allegherà alla pratica del genitore il bollettino postale da 30,46 Euro per il rilascio del permesso.
Legge nr.76 del 20 maggio 2016
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizione contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, abbiamo effetto in ciascuna delle normative in cui si trovano, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18
“Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”. Vengono elencati i familiari dei titolari dello status di protezione internazionale che hanno anch’essi diritto al soggiorno.
Messaggio del Ministero degli Affari Esteri 6 agosto 2013, n. 400/A/2013/12.337
“Abrogazione dell’obbligo di visto nazionale (tipo d) per “motivi familiari” a favore dei familiari di cittadini UE di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del d. lgs. 30/2007, finora in uso ai fini di soggiorni di lunga durata (oltre i 90 giorni). Importanti novità operative”. Verificato il vincolo di parentela, viene eliminato il rilascio del visto nazionale D per motivi familiari quale condizione per l’ingresso in Italia dei famigliari extra UE di cittadini UE. per i familiari di cittadini italiani, per cui viene sostituito da un visto Schengen C di breve durata.
Decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850
Definisce le tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, nonché le modalità di valutazione che le rappresentanze diplomatiche devono mettere in atto nella decisione di accogliere o rifiutare la richiesta, stabilisce le procedure per l’ingresso in Italia dei minori. Viene inoltre richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.
Circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 del 18 novembre 2009
La circolare specifica che “la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Circolare del Ministero dell’Interno 27 agosto 2009, n. 4820
Circolare esplicativa della Legge 15 Luglio 2009, n. 94 , recante “Disposizione in materia di sicurezza pubblica”, contiene indicazioni operative sulla norma in oggetto, principalmente introduce la sottoscrizione dell’accordo di integrazione quale condizione essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno, la nuova formulazione dell’articolo del Testo unico riguardante i ricongiungimenti familiari che incide su alcuni requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’accoglimento delle istanze per le quali scatta il nuovo termine di 180 giorni per la loro valutazione.
Legge 15 luglio 2009, n. 94
“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” col quale vengono introdotte modifiche sostanziali all’istituto del ricongiungimento familiare, tra cui , ad esempio, il requisito alloggiativo e viene disposta l’impossibilità di contrarre matrimonio per un cittadino non in regola col permesso di soggiorno.
Circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n. 2218
“Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Si occupa del rinnovo del permesso di soggiorno di genitori ultrasessantacinquenni e della relativa obbligatoria assicurazione sanitaria. Relativamente a questi casi è stato valutato che gli interessati debbano esibire la documentazione attestante la stipula dell’assicurazione sanitaria, analogamente a quanto richiesto a coloro i quali fanno ingresso per la prima volta sul territorio nazionale.
Circolare del Ministero dell’Intero 28 ottobre 2008, n. 4660
“Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008”. Introduce modifiche soggettive relative al coniuge, ai genitori, ai figli e alla documentazione probatoria relativa alla parentela e allo stato di salute ed oggettive relative al reddito e all’assicurazione sanitaria ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare.
Circolare del Ministero dell’Interno 4 aprile 2008, n. 1575
“Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l’immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nulla osta di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione”. Istituisce la nuova procedura telematica per la richiesta dei nulla osta. Legifera, in particolare, su modulistica on line, protocolli di intesa per i soggetti che si occuperanno di preparare le pratiche, inserisce specifiche sui procedimenti d’istruttoria e le procedure specifiche per le Regioni a Statuto Speciale.
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30
“Decreto legislativo “Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE”. Legifera su tutto ciò che riguarda il ricongiungimento familiare tra comunitari o tra comunitari ed extraUE, elencando i famigliari ammessi, i requisiti ed i relativi titoli di soggiorno che vengono erogati.
Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5
“Attuazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”. Vengono effettuate modifiche fondamentali alla disciplina del rilascio del visto e del permesso di soggiorno per motivi familiari. Sono quindi stabilite stabilisce i requisiti per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, a livello reddituale e alloggiativo. Si stabilisce, inoltre, che nel caso di straniero che presenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il ricongiungimento familiare possa essere effettuato se si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine.
Direttiva del Ministero dell’Interno 5 agosto 2006, n. 42
Definisce che lo straniero la cui domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, di cui sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo e sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, quindi, sia in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.” Dispone che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Contiene gli applicativi del Testo Unico Immigrazione.
Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche. Definisce caratteristiche, requisiti per richiesta dl visto familiare tramite richiesta di nullaosta al ricongiungimento, rilascio e rinnovo del conseguente permesso di soggiorno familiare, legifera sulla possibilità di effettuare coesione familiare e soggiorno a carico del familiare italiano entro il 2° di parentela.
Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 1975
Imposta le caratteristiche minime e le caratteristiche igenico-sanitarie per la convivenza.
QUADRO NORMATIVO EUROPEO
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE
Recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare e, in particolare, valutano tenendo presente “l’interesse superiore del minore”.
Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, n. 2008/633/GAI
Relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Questo sistema permette che i servizi competenti dispongano di informazioni il più esaustive, aggiornate e condivise possibile per assolvere adeguatamente le loro funzioni, sia a livello del singolo stato che a livello di indagini comuitarie.
Decisione del Consiglio 8 giugno, n. 2004 2004/512/CE
Istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Il VIS è un sistema uniforme di scambio tra gli stati membri di dati relativi ai visti, che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica. L’istituzione del VIS costituisce una delle iniziative principali nell’ambito delle politiche dell’Unione europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Per consentire il funzionamento del VIS gli uffici consolari ed i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto.
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n.2004/38/CE
Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/. Questa norma tutela il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri riconoscendo analogo diritto ai familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.
Permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica.
Direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, n. 2003/86/CE
Relativa al diritto al ricongiungimento familiare, garantisce che le misure in materia di ricongiungimento siano adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale, al fine di riconoscere un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE. Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato.
Regolamento CE del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 1030/2002
Istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno, indicando le informazioni che questo deve contenere, per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea (UE). Il regolamento non si applica alle famiglie dei cittadini europei che esercitano il loro diritto di risiedere in un altro paese dell’UE, ai titolari di visti e ai cittadini di paesi terzi che possono rimanere nell’UE per tre mesi senza la necessità di visto.
QUADRO NORMATIVO REGIONALE
Legge regionale 24 marzo 2004, n.5
“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”. Rappresenta il corpus normativo sull’immigrazione della Regione Emilia Romagna.
Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Ha come finalità di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.