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L'Ingresso e il Soggiorno per Motivi di Studio
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 Maggio 2017
“Modifica del decreto 6 Ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”. Vengono definiti i nuovi importi per soggiorni fino ad un anno, fino a due anni e per la richiesta dei permessi di lungo periodo, che sono: Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
Sentenza n. 04487 del 26.10.2016 del Consiglio di Stato che conferma la sentenza n. 6095 del TAR Lazio ed abroga di fatto il Decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2005
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza sulla quale si era già pronunciato il Tar del Lazio richiamandosi a una sentenza della Corte europea di giustizia che bollava come “irragionevole e discriminatorio” l’importo necessario per soggiornare in Italia, indicando come cifra congrua “quella pagata dai cittadini italiani per prestazioni simili”. Vale a dire, non più dei 30 euro che si spendono in anagrafe per l’emissione di alcuni documenti. I costi per richiedere dunque il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento o il permesso di lungo periodo saranno i seguenti: Euro 30,46 come contributo fisso, Euro 16,00 per la marca da bollo ed Euro 30,00 per la spedizione della propria pratica alla Questura competente.
Legge del 4 maggio 2016 n.77
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
Circolare del Ministero dell’Interno n.2792 del 7 maggio 2015
Scuole di Specializzazione di area sanitaria A.A. 2014/2015. Indicazioni operative sull’ammissione alle scuole da parte dei medici stranieri: requisiti per l’accesso ai concorsi per il numero chiuso, graduatorie nazionali suddivise per scuole, specifiche relative ai comunitari, agli extracomunitari e agli stranieri provenienti da paesi in Via di sviluppo.
Circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 aprile 2014, n. 36
D.P.R. n. 263/12 a.s. 2014/2015: Istruzioni per l’attivazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello ( art. 4, comma 1, lett. a ), di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana ( art. 4, comma 1, lett. c ) e di secondo livello ( art. 4, comma 1, lett. b ). Trasmissione Schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2014, n. 4233
Trasmissione delle Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri. La circolare ha l’obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo e di dare suggerimenti di carattere organizzativo e didattico al fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri, considerando la realtà del mondo dei migranti, oggi assai complesso sia numericamente che per varietà di provenienze e di culture, sempre nell’ottica di una via interculturale all’integrazione.
Circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 6 marzo 2013, n. 8
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La Direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà ed estende, pertanto, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
Decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850
Definisce le tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, nonché le modalità di valutazione che le rappresentanze diplomatiche devono mettere in atto nella decisione di accogliere o rifiutare la richiesta, stabilisce le procedure per l’ingresso in Italia dei minori. Viene inoltre richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.
Circolare Ministero dell’Interno n. 1280 dell’11 marzo 2009
Relativa all’istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro in merito a quanto disposto con l’articolo Art. 14 comma 5 el D.P.R. n. 394/99 (Regolamento del Testo Unico Immigrazione). Il Ministero ha stabilito che la stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia ed elenca i titoli di studio che permettono la conversione.
Legge 28 maggio 2007, n. 68
“Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”. Indicazioni per la richiesta del visto per studio. Per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio viene abolito il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorita’ di frontiera o al questore della provincia in cui si trova; questa sostituisce il vecchio permesso di soggiorno.
Direttiva del Ministero dell’Interno 5 agosto 2006, n. 42
Definisce che lo straniero la cui domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, di cui sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo e sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, quindi, sia in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.” Dispone che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Direttiva del Ministero dell’Interno 1 marzo 2000
“Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”. Vengono specificati i requisiti economici per l’ingresso nel territorio italiano in base alla motivazione del permesso di soggiorno, le modalità attraverso le quali gli stessi possono essere dimostrati, l’esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche. Definisce caratteristiche requisiti per richiesta dl visto per studio.
Artt. 5, 22, 27-ter, 38, 39, 39-bis.
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Contiene gli applicativi del Testo Unico Immigrazione.
Artt. 44 bis, 45 e 46.
QUADRO NORMATIVO EUROPEO
Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 767/2008
Concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). Il VIS dovrebbe avere lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità centrali competenti per i visti, favorendo lo scambio tra gli stati membri di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni, al fine di agevolarne la procedura.
Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, n. 2008/633/GAI
Relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Questo sistema permette che i servizi competenti dispongano di informazioni il più esaustive, aggiornate e condivise possibile per assolvere adeguatamente le loro funzioni, sia a livello del singolo stato che a livello di indagini comunitarie.
Decisione del Consiglio 8 giugno, n. 2004 2004/512/CE
Istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Il VIS è un sistema uniforme di scambio tra gli stati membri di dati relativi ai visti, che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica. L’istituzione del VIS costituisce una delle iniziative principali nell’ambito delle politiche dell’Unione europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Per consentire il funzionamento del VIS gli uffici consolari ed i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto.
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n.2004/38/CE
Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/. Questa norma tutela il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri riconoscendo analogo diritto ai familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.
Permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica.
Regolamento CE del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 1030/2002
Istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno, indicando le informazioni che questo deve contenere, per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea (UE). Il regolamento non si applica alle famiglie dei cittadini europei che esercitano il loro diritto di risiedere in un altro paese dell’UE, ai titolari di visti e ai cittadini di paesi terzi che possono rimanere nell’UE per tre mesi senza la necessità di visto.
QUADRO NORMATIVO REGIONALE
Legge regionale 24 marzo 2004, n.5
“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”. Rappresenta il corpus normativo sull’immigrazione della Regione Emilia Romagna.
Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Ha come finalità di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.