Cittadini Non Comunitari
I cittadini stranieri temporaneamente presenti per un periodo non superiore a 90 giorni (es. turisti), possono usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione dietro pagamento delle relative tariffe regionali. Non è prevista l’iscrizione al SSN tranne che per gli studenti e le ragazze alla pari.
I cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno possono iscriversi al SSN rivolgendosi alla ASL del Comune di residenza anagrafica, o se non ancora residenti, di domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno.
L’iscrizione al SSN consente la scelta del medico di base iscritto nei registri ASL con conseguente attribuzione di 4 crediti riconoscibili ai fini dell’accordo di integrazione.
L’assistenza sanitaria è estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.
L’iscrizione può essere:
- Obbligatoria: un soggetto ha il diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), senza che sia dovuto uno specifico contributo per l’iscrizione stessa.
- Volontaria: è effettuata dietro pagamento di un contributo forfettario annuale e non frazionabile. Per iscriversi occorre pagare il contributo sul conto corrente regionale, che può essere chiesto alla ASL presso la quale il cittadino straniero vuole iscriversi.
Iscrizione Obbligatoria (gratuita)
I soggetti per i quali è prevista l’iscrizione obbligatoria al S.S.N. sono (art.34, comma 1, D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286 e succ. mod. Testo Unico Immigrazione):
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso attività di lavoro subordinato, o autonomo o disoccupati regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego;
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti, o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per:
– lavoro subordinato o lavoro autonomo;
– attesa occupazione;
– richiesta asilo. Le linee guida della Regione Veneto chiarisco che il titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo deve essere iscritto obbligatoriamente al S.S.N. anche se in possesso di codice fiscale numerico anziché alfanumerico in quanto il codice fiscale definitivo verrà rilasciato a seguito del riconoscimento della protezione internazionale (asilo politico oppure protezione sussidiaria) o del rilascio di una delle nuove fattispecie di permesso introdotte con il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113 convertito con la Legge 1 dicembre 2018 n.132.
Al cittadino extracomunitario richiedente asilo non viene inviata automaticamente la tessera sanitaria;
– asilo politico;
– protezione sussidiaria;
– affidamento (art.2, comma 2, Legge 4 maggio 1983, n. 184);
– attesa cittadinanza (art. 11, comma1, lett. c) Reg. Att. e succ. mod);
– casi speciali, questo permesso di soggiorno è rilasciato in relazione alle situazioni per le quali era riconosciuto un permesso per motivi umanitari prima della riforma.
– calamità (art. 20-bis del T. U. Immigrazione introdotto dal D. L.113/2018 convertito con la Legge 132/2018);
– atti di particolare valore civile (art. 42 -bis del T. U. Immigrazione introdotto dal D. L.113/2018 convertito con la Legge 132/2018);
– protezione speciale (art. 32, comma 3, D. Lgs 28 gennaio 2008, n. 25)
– motivi familiari. Si specifica che per “motivi familiare” si deve intendere il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a seguito di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare; il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato per coesione familiare; il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno per una familiare di cittadino italiano o europeo.
L’iscrizione obbligatoria al S.S.N. non è prevista per i genitori ultra-sessantacinquenni ricongiunti con i figli regolarmente soggiornanti in Italia.
– minori stranieri non accompagnati MSNA, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale (dall’art.14, comma 1, Legge 7 aprile 2017, n.47);
– minori adottati o affidati a scopo di adozione;
– minore età;
– residenza elettiva se titolari di pensione da lavoro erogata da un Istituto Previdenziale Italiano (I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc…) a motivo pensione contributiva;
– motivi religiosi, qualora il titolare del permesso svolga attività lavorativa per la quale riceve una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali previste dal lavoro dipendente e che producono un’attestazione dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero;
– attività sportiva retribuita per soggiorni di durata superiore a tre mesi collegati ad un incarico professionale agonistico disciplinato da regolare contratto;
– assistenza minore, ricerca scientifica e studio se lo straniero titolare di una di queste tipologie di permesso svolge attività lavorativa per la quale è previsto l’assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali;
– permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi degli artt. 9 e 34 del D. Lgs 25 luglio 1998 n.286 e art 16 del D.P.R. del 31 agosto 1999 n. 394. Diversa è la disciplina per il titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato membro, per motivi diversi da lavoro subordinato o autonomo o studio e formazione. In questi casi, il rilascio del permesso di soggiorno è condizionato alla dimostrazione di disponibilità di un’assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno (da decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 che, però, non chiarisce se si debba trattare di assicurazione privata o sia consentita l’iscrizione al S.S.N.);
– Dublino. Si tratta di un titolo di soggiorno rilasciato al richiedente asilo nei confronti del quale è stata attivata la procedura per la determinazione dello Stato competente alla presa in carico della domanda di protezione internazionale;
– cure mediche per cittadina straniera in gravidanza e/o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. A seguito della sentenza della Corte Costituzione del 27 luglio 2000 n. 376 il divieto di espulsione sancito dall’art. 19, comma 2, lett. d del D. Lgs 25 luglio 1998 n.286 è esteso anche al marito convivente;
– cure mediche, rilasciato a coloro che contraggono una malattia o subiscano un infortunio o che comunque versano in condizioni di salute tali da non lasciare il territorio nazionale (art. 19 comma 2, d-bis D. Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286 inserito dal Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n.113 convertito con la legge 1 dicembre 2018 n.132);
– carta Blu UE (art. 27-quarter del D.Lgs 25 luglio 1998 n.286).
Anche i cittadini stranieri detenuti, o internati, ivi compresi i detenuti in semi libertà, o con forme alternative alla pena, hanno diritto, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, all’iscrizione obbligatoria al SSN (D. Lgs. 22 giugno 1999 n. 230, Circolare del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000, n.5).
L’art 34 comma 2 del T. U. immigrazione sancisce che l’iscrizione al servizio sanitario spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti dei soggetti di cui ai punti precedenti. Nelle more dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al servizio è assicurato, fin dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.
L’obbligo di iscrizione all’SSN è esteso anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- ospitalità in centri di accoglienza – minori in attesa di adozione;
- affidamento (compresi i minori non accompagnati);
- richiesta della cittadinanza (riguarda tutti coloro che abbiano presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti e i requisiti e che siano in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento);
- detenuti e internati, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena (D.Lvo 230/99, art.1, comma 5);
- rinnovo per motivi di studio per chi sia già in possesso di un permesso per i sopraelencati motivi;
- pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso).
In tutti i casi sopra indicati, l’iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Se il familiare è un minore studente, al compimento del diciottesimo anno di età, potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio e non dovrà pagare il contributo di iscrizione all’SSN previsto per l’iscrizione volontaria.
Iscrizione Volontaria (con contributo annuale solare)
– genitori ultra-sessantacinquenni di cittadino non comunitario;
– motivi di studio;
– ragazzi alla pari;
– personale religioso;
– personale diplomatico;
I diritti dell’iscrizione al SSN
Al cittadino straniero, attraverso l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sono riconosciuti parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto riguarda il tipo di assistenza, la validità temporale e l’obbligo di contribuzione (art.34, commi 1 e 2, D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e art.42 Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e succ. mod., Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull’Immigrazione).
In particolare, per quanto riguarda il tipo di assistenza, sono garantite le seguenti prestazioni:
- a) assistenza di un medico di famiglia o pediatra (scelto dall’interessato sulla base dei posti disponibili presso i medici di famiglia o i pediatri segnalati dagli uffici della ASL);
- b) ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) visite mediche generali in ambulatorio;
- e) visite mediche specialistiche;
- f) visite mediche a domicilio;
- g) vaccinazioni;
- h) prelievi ed esami del sangue;
- i) esami radiografici ed ecografie;
- j) assistenza riabilitativa e per protesi;
- k) altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza (incluso il ricovero presso residenze socio-assistenziali per gli anziani non autosufficienti).
L’iscrizione al S.S.N. avviene presentandosi presso la sede della Azienda Sanitaria Locale del Comune in cui lo straniero ha la residenza o il domicilio (art.34, comma 7, T.U. Immigrazione; art.42, Reg. Att. 394).
L’elenco dei documenti da presentare e le indicazioni relative alla durata dell’iscrizione obbligatoria al S.S.N. (che variano in relazione a ciascuna tilpologia di permesso di soggiorno) si trovano descritte alla tavola sinottica n.3 allegata all’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012, recante: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera…” (pagine da 38 a 41).
L’iscrizione obbligatoria cessa per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo la dimostrazione di richiesta di rinnovo del permesso stesso, entro i 60 giorni successivi alla scadenza (art.13, comma 2, T.U. Immigrazione). L’iscrizione cessa, altresì, in caso di adozione di un provvedimento di rifiuto del rinnovo, o di revoca, o di annullamento, del permesso di soggiorno, ovvero di espulsione, comunicati alla A.S.L.. competente dalla Questura competente, salvo esibizione della documentazione comprovante la pendenza di un ricorso contro tali provvedimenti (art.42, comma 4, Reg. Att. T.U. Immigrazione).
L’iscrizione obbligatoria al S.S.N. ha valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all’assistenza sanitaria, il quale sorge già nel momento dell’ingresso in Italia, nel caso in cui lo straniero abbia effettuato un ingresso regolare e sia in possesso dei requisiti legalmente previsti. Tale iscrizione, dunque, ha una efficacia retroattiva laddove la presentazione della richiesta all’A.S.L. competente avvenga, non contestualmente all’ingresso ma in un periodo successivo (es. cittadino straniero in attesa di rilascio primo permesso). Pertanto, il cittadino straniero regolarmente soggiornante non soltanto ha diritto all’iscrizione, anche d’ufficio, ma altresì a ricevere immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Questo comporta che gli oneri e le spese per prestazioni urgenti ed essenziali, eventualmente sostenute da un cittadino straniero, prima dell’iscrizione, possono essere rimborsate dalla A.S.L. competente una volta che tale iscrizione sia stata formalizzata (cfr. Circolare Min. Sanità n.5 del 24 marzo 2000).