Lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato è caratterizzato da una “subordinazione” del lavoratore, il quale in cambio della retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto.
Tipologie (D.lgs. n. 81/2015):
- Lavoro a tempo parziale
- Contratto di lavoro intermittente
- Contratto di lavoro a tempo determinato
- Contratto di somministrazione
- Apprendistato
- Lavoro dipendente
- Lavoro para-subordinato (a metà tra subordinato ed autonomo)
- Contratto di lavoro a progetto (abrogato dal 25 giugno 2015 ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 81/2015)
- Collaborazioni coordinate e continuative
Caratteristiche dei contratti di lavoro subordinato:
- contratti che si caratterizzano per la durata, ad esempio contratto a tempo indeterminato o determinato
- contratti che si caratterizzano per un orario ridotto, modulato o flessibile
- contratti contraddistinti da una peculiare valenza formativa, come l’apprendistato
- contratti che si caratterizzano per il luogo di lavoro, come nel caso del telelavoro
- contratti caratterizzati dal tramite di una parte terza, ad esempio le agenzie per il lavoro per i contratti di somministrazione
Per i cittadini stranieri non europei, in aggiunta alle caratteristiche del lavoro subordinato, è richiesto, a partire dalla Bossi-Fini, il Contratto di soggiorno, dal settembre 2011 il contratto di soggiorno è stato sostituito dall’UNILAV, gli obblighi previsti sono ora dichiarati dal datore di lavoro direttamente al momento della compilazione della comunicazione obbligatoria di assunzione attraverso il modello UNILAV, il quale prevede, nel caso di assunzione di un cittadino non comunitario:
- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza (art.5-bis, comma 1, d.lgs. n.286/98 e succ.mod. Testo Unico sull’Immigrazione).
I permessi di soggiorno che permettono di lavorare sono i seguenti:
- – lavoro subordinato/autonomo
- – lavoro casi speciali (ex art. 27 286/98)
- – lavoro stagionale (fino a 9 mesi)
- – coesione familiare/famiglia
- – attesa occupazione
- – affidamento
- – riconoscimento protezione internazionale (asilo politico/ protezione sussidiaria)
- – protezione sociale – motivi umanitari
- – studio (con visto – limite annuale di 1040 ore – art.14 D.P.R. 394/99)
- – studio (da p.s. per motivi familiari – tempo pieno)
- – assistenza minore (con visto o decreto del Tribunale dei Minori)
- – richiesta asilo (rinnovo, dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda di asilo)
- – integrazione minore (art. 32 co. 1 bis D.Lgs. 286/98 e succ. mod.)
- – protezione speciale
- – casi speciali
- – atti di valore civile
- – calamità
Non consentono l’attività lavorativa:
- – motivi religiosi
- – richiesta asilo (entro i primi 60 gg)
- – minore età
- – cure mediche
- – residenza elettiva (con visto dall’estero)
- – attività sportiva
- – attesa cittadinanza
Alcune di queste categorie sono state rese convertibili a lavoro dalla legge 173 del 18/12/2020 pertanto si vedrà se avranno effetto anche sull’attività lavorativa durante il possesso della tipologia di titolo di soggiorno:
- motivi religiosi
- cure mediche (a parte quello per gravidanza)
- residenza elettiva
- attività sportiva
- attesa cittadinanza
Permesso Unico Lavoro
E’ quanto, infatti, prevede il decreto legislativo 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n.68 del 22 marzo 2014) ed entrato in vigore il 6 aprile 2014, introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del ‘permesso unico lavoro’.
I cittadini Comunitari
Nelle More del rilascio e del rinnovo per titolo di soggiorno
La Direttiva del Ministero dell’Interno del 05/08/2006 e la circolare del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2007 definisce che:
Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti adesso connessi, qualora:
– la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
– sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
– sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
E che: il cittadino straniero nelle more del rilascio del primo permesso per lavoro subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso.
Il cittadino che abbia ottemperato alla richiesta del rilascio o del rinnovo permesso di soggiorno nei termini di legge e possiede la ricevuta della richiesta (da kit postale o da cedolino), è a tutti i termini titolare di un diritto di soggiorno e come tale può stipulare un contratto lavorativo.