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Attestazione anagrafica per cittadini comunitari
Secondo il Decreto Legislativo legge 30 del 2007 per la libera circolazione dei cittadini comunitari, il cittadino comunitario può entrare nel territorio senza necessità di autorizzazione preventiva e permanere fino a 90 giorni senza motivazioni specifiche, successivamente è tenuto a presentare la richiesta di Attestazione Anagrafica presso il Comune ove intenda porre la sua residenza.
L’Attestazione Anagrafica coincide anche con l’iscrizione anagrafica ed il conseguente ottenimento della Residenza, ma è una pratica a sé stante per la quale il Comune verifica che siano soddisfatti i requisiti per la permanenza sul territorio del cittadino comunitario, nel 2007 l’attestazione anagrafica ha sostituito il permesso di soggiorno, pertanto è a tutti gli effetti un titolo di soggiorno ed una attestazione di regolarità.
Il cittadino comunitario che vuole svolgere attività lavorativa in Italia deve avere:
- un passaporto o un documento di identità nazionale in corso di validità
- codice fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate o nel Comune con ANPR (Anagrafe Unica)
I datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori comunitari, dovranno effettuare le ordinarie comunicazioni ai Centri per l’Impiego e ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali.
Per ottenere l’attestazione anagrafica (validità 5 anni) si deve andare all’Ufficio Anagrafe del Comune ove si intende risiedere con i seguenti documenti:
- Passaporto o documento di identità nazionale in corso di validità (Carta di Identità o Passaporto)
- 2 marche da bollo da 16 €
- Codice fiscale
- (se posseduto) permesso o carta di soggiorno (scaduto o in corso di validità) o ricevuta relativa alla richiesta o al rinnovo del titolo di soggiorno rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane
- per i familiari comunitari: idonea documentazione rilasciata dall’autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta
- per i familiari non comunitari: passaporto e carta di soggiorno rilasciata dalla Questura
I motivi per ottenere l’attestazione anagrafica sono i seguenti:
per lavoro
- Documentazione relativa all’attività lavorativa (sub. aut. superiore a 3 mesi)
- Dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto
per residenza elettiva
- passaporto o documento di identità nazionale in corso di validità
- disponibilità economica non inferiore all’assegno sociale del periodo (anche da parte di un familiare convivente)
- assicurazione sanitaria per copertura annuale
- dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto
per studio
- passaporto o documento di identità nazionale in corso di validità
- disponibilità economica non inferiore all’assegno sociale del periodo
- certificazione relativa al corso di studi
- assicurazione sanitaria per copertura annuale
- dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto
La disponibilità economica può essere dimostrata anche tramite autodichiarazione ed è calcolata sulla base del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, raddoppiato per ogni familiare a carico e considerando anche i redditi dei familiari conviventi con il richiedente.
Il Comune può verificare l’esistenza, la legittimità, l’entità e la disponibilità delle risorse le quali non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato (es. deposito bancario).
L’attestazione è rilasciata in un primo momento per 5 anni, successivamente a durata indeterminata.
L’attestazione è rilasciata anche ai familiari a carico conviventi:
- attestato di iscrizione anagrafica o attestato di soggiorno permanente rilasciato da altro comune italiano. In mancanza di attestato occorre dimostrare i requisiti richiesti dal D. lgs. n. 30/2007;
- copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese in cui si possiede la cittadinanza;
- copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente).
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all’art. 29, c.3, lett. b), del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286, rivalutati annualmente.
In caso di spostamento in altro Comune o di rinnovo i requisiti possono essere verificati nuovamente.