Iscrizione anagrafica e Residenza

Dispositivo dell’art. 43 del Codice civileRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

L’iscrizione anagrafica comporta il conseguente rilascio della residenza: la residenza anagrafica è la regolare iscrizione presso l’Ufficio Anagrafico di un comune specifico, laddove l’anagrafe è il registro della popolazione residente in un determinato comune.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale; la dimora, invece, coincide con il luogo in cui la persona abita o permane, in un dato momento ed in modo non abituale.

L’iscrizione nei registri anagrafici comporta l’inizio dell’iter per il rilascio della residenza da parte dell’ufficio anagrafico del Comune.

Per fare domanda di residenza si presenta un’istanza all’ufficio anagrafico entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, è possibile recarsi direttamente in ufficio, ma anche inviare la richiesta via mail o attraverso sistemi informatici abilitati all’identità elettronica.

Entro 48 ore avviene l’iscrizione anagrafica.

Il Comune effettua entro 45 giorni la verifica della dimora abituale tramite l’ufficiale di polizia locale.

Quindi la residenza inizia quasi subito dopo la domanda, ma occorre che sia confermata.

La residenza che si ottiene con l’iscrizione anagrafica consente di acquisire dei diritti e dei doveri.

La residenza ha un valore amministrativo in quanto permette di localizzare un soggetto all’interno di un determinato territorio comunale.

Ma ha anche un valore costituzionale perché rende possibile accedere a dei diritti:

o art. 4 Cost., c.1, “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”: senza la residenza non ci si può iscrivere al Centro per l’impiego e non si può aprire una partita IVA.

o art. 24 Cost., c. 1, 2 e 3, “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”: senza residenza non si ha accesso al gratuito patrocinio.

o art. 32 Cost., c. 1, “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”: senza la residenza non si può accedere al Servizio Sanitario Nazionale scegliendo un medico di base e non si può usufruire delle esenzioni previste.

o Art. 38 Cost. c. 1, “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.”: senza residenza non si ha accesso ai servizi di welfare locale (assistenza sociale), e non si può percepire una pensione sociale o d’invalidità.

o art 48 Cost., c. 2, “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.”: senza residenza non si appartiene a nessuna circoscrizione elettorale, quindi non si può votare.

La residenza comporta anche dei doveri: la ricezione di raccomandate, le questioni fiscali, e il doveri legati al nucleo familiare.


La Residenza Temporanea

Nelle anagrafi esistono dei cataloghi chiamati “registri della popolazione temporanea” per fare un cambio di residenza per un “breve” periodo.
Questi registri raccolgono i dati di coloro che non si sono stabiliti in modo definitivo, ma decidono comunque di segnalare la propria situazione all’ufficio anagrafico del Comune.
Viene definito dimora temporanea.
I motivi possono essere diversi: lavoro, studio, famiglia o malattia.  
La richiesta del cambio temporaneo di dimora serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli il cittadino dall’anagrafe durante il periodo di assenza.

Parlando di cambio provvisorio, va chiarito che la residenza per essere considerata temporanea non deve superare i dodici mesi.
In caso contrario il cittadino deve chiedere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
Possono richiedere il cambio temporaneo di residenza:

  •     tutti i cittadini italiani che dimorino nel nuovo Comune da almeno quattro mesi;
  •     i cittadini non comunitari che risiedono all’estero oppure in un altro Comune italiano e che dimorino in quel comune da almeno quattro mesi;
  •     i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in un altro Comune italiano o all’estero e che dimorino in quel comune da almeno tre mesi.


L’istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea è disciplinato sia dalla Legge Anagrafica n. 1228/1954 che dal Regolamento Anagrafico n. 223/1989.

Il suo obiettivo è quello di consentire all’amministrazione di gestire l’anagrafe dei residenti, monitorando in particolare coloro che si trovano in posizioni particolari per le quali non è richiesta l’iscrizione anagrafica.


L’Iscrizione Anagrafica e la Residenza per i Cittadini stranieri

Per i cittadini non comunitari

Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno non è necessario possedere una residenza, solamente nel caso del permesso per Attesa Cittadinanza, per il quale si prevede che il percorso di riacquisto della cittadinanza per ius sanguinis venga gestito da un Comune Italiano presso il quale si pone la residenza.

Per gli altri permessi la residenza diviene importante al momento del rinnovo:

  • per il permesso per motivi familiari da art. 30 (T.U. 296/98), o per il permesso da art. 19 (T.U. 296/98) o per la carta di soggiorno per familiari di cittadini UE da L.30/2007 al fine di dimostrare la convivenza
  • per il rilascio e l’aggiornamento del permesso di lungo periodo è necessario avere la residenza da qualche tempo
  • può essere richiesta anche per il rinnovo dei permessi ottenuti da richiesta asilo (casi speciali, protezione sussidiaria) per valorizzare l’integrazione sul territorio del cittadino straniero

E’ la condizione necessaria per poter far richiesta della cittadinanza italiana, in questo caso deve essere continuativa.

Per i cittadini comunitari

All’arrivo i cittadini comunitari hanno 90 giorni per regolarizzare la loro permanenza in Italia.
Al momento della richiesta di rilascio dell’Attestazione anagrafica il cittadino contestualmente richiede l’iscrizione nei registri anagrafici, pertanto ottiene la residenza.
Dunque per ottenere l’Attestazione Anagrafica, ed essere regolari, è necessario poter ottenere una residenza sul territorio.

Gli stati, fatti, e qualità personali, tra i quali sono ricompresi i dati anagrafici dei cittadini non italiani (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, legami di parentela), per essere riportati negli archivi dell’Anagrafe della Popolazione Residente, devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ovvero tramite passaporto, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera.

Nei casi, sempre molto frequenti, di variazione di generalità di cittadini stranieri, l’obiettivo dell’ufficiale d’anagrafe deve essere sempre quello di registrare il dato esatto, per come cioè documentato dal Paese di provenienza.

Come dalla norma del Regolamento Anagrafico:
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Art. 14
Documentazione per l’iscrizione di persone trasferitesi dall’estero
1. Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), la propria identita’ mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorita’ dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorita’ consolari se cittadino italiano.

Pertanto può accadere che in caso di difformità si proceda (dipende dalle scelte delle amministrazioni) alla variazione dei dati sull’ANPR ed alla conseguente riemissione del Codice Fiscale, a meno che il cittadino straniero non proceda alla presentazione di un certificato utile a chiarire il dato esatto (Certificato di identità consolare o Certificato dal paese di origine) dopo aver anche variato in coerenza il documento di identità (Passaporto o Carta di identità Europea).

Cosa è il cambio di residenza

Il cambio di residenza è il trasferimento effettuato da un cittadino anche da un luogo situato all’estero o da un comune italiano in altro comune italiano, in cui tale cittadino intende stabilire la propria residenza.

La dichiarazione può essere presentata da un componente maggiorenne della famiglia, indicando il Comune italiano o lo Stato estero di provenienza, l’esatto indirizzo della nuova abitazione e l’eventuale nominativo di chi già vi abita.

I cittadini stranieri devono presentare di persona la richiesta entro 20 giorni dal trasferimento, presso l’ufficio anagrafico competente del comune di residenza.

Chi può richiedere il cambio di residenza

Possono effettuare la domanda di cambio di residenza i cittadini italiani, i cittadini della UE e i familiari e i cittadini extra-ue che:

  • non sono iscritti in Italia;
  • sono iscritti presso l’Anagrafe della popolazione residente di un altro comune italiano;
  • sono stati cancellati per irreperibilità dall’Anagrafe della popolazione residente di un comune italiano.

Come si richiede il cambio di residenza

Il cittadino maggiorenne, sia italiano, sia della Unione Europea sia extracomunitario, ovvero un componente maggiorenne del nucleo familiare deve presentare all’ufficio anagrafico competente un’istanza con cui si richiede di attestare la variazione della residenza entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione.

Se l’abitazione in cui si intende effettuare il trasferimento sia già residenza di altra persona o di altro nucleo familiare, allora l’istanza deve essere sottoscritta anche da tale persona o da un componente maggiorenne di tale famiglia.

Il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata.

Il richiedente in applicazione di quanto previsto dall’art 5 del DL 47/2014 dovrà dichiarare il titolo in base al quale occupa l’alloggio, in caso di titolarità dell’alloggio andrà prodotto copia del documento registrato all’Agenzia delle entrate, nel caso non sia titolare dovrà presentare la dichiarazione del proprietario dell’Alloggio.

La documentazione necessaria:

  • copia documento di identità del dichiarante
  • copia del documento di identità delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente
  • copia del contratto di locazione o di comodato d’uso
  • dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile
  • marca da bollo di 16,00€

inoltre per i cittadini stranieri:

  • copia fotostatica del codice fiscale
  • copia del passaporto
  • copia del titolo di soggiorno ed eventuale ricevuta
  • copia del Nulla Osta per i familiari arrivati per ricongiungimento
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia
  • documentazione di svolgimento di attività lavorativa per cittadini comunitari
  • assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo per i cittadini comunitari
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione per il possesso del minimo reddituale di sussistenza per i cittadini comunitari

La richiesta di variazione della residenza ai fini della patente o della carta di circolazione deve essere effettuata in duplice copia per ogni componente del nucleo familiare in possesso della patente o della carta di circolazione che si trasferisce nel nuovo luogo di residenza.

L’Ufficiale d’Anagrafe provvederà, nei 2 giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l’accertamento tramite la polizia locale.

Accertamenti anagrafici

Il presupposto per richiedere l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente di un determinato comune è costituito dal fatto di risiedere entro tale comune, vale a dire di avervi stabilito la propria residenza o dimora. La legge obbliga l’ufficiale anagrafico a verificare la sussistenza del requisito della abitualità della dimora di chi richiede l’iscrizione nell’Anagrafe del comune.

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo vengono concessi 10 giorni per presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Dove si richiede il cambio di residenza

La modalità di presentazione può avvenire:

  • di persona preso gli uffici anagrafici, in taluni casi previo appuntamento;
  • per via telematica (tramite SPID o PEC)
  • per raccomandata.

Quanto costa il cambio di residenza

La presentazione delle richieste relative al trasferimento di residenza non prevede costi se non la marca da bollo.

Cancellazione della Residenza

La cancellazione della residenza e dell’iscrizione nei registri anagrafici può avvenire:

  • morte;
  • emigrazione in altro comune o all’estero (nel caso di persone senza fissa dimora, per trasferimento del domicilio in altro comune);
  • irreperibilità al censimento o accertata;
  • mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune (solo per i cittadini stranieri).

Se viene accertata l’irreperibilità del cittadino (tramite segnalazioni, raccomandate non ritirate etc.) viene avviata la pratica di cancellazione: il procedimento di cancellazione viene concluso, a seguito di ripetuti controlli che abbiano dato esito negativo, in un periodo minimo di 365 giorni.

La cancellazione per irreperibilità comporta la perdita del diritto di voto e l’impossibilità di ottenere certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini stranieri iscritti all’anagrafe hanno l’obbligo di presentare al comune la dichiarazione di dimora abituale assieme alla copia del nuovo permesso; dopo 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno l’ufficio anagrafe invita il cittadino ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale; In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe, il procedimento si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino.

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio 2021