La Residenza, il domicilio e l'ospitalità

L’ospitalità

La dichiarazione di ospitalità  è disciplinata dall’art. 7 del Decreto Legislativo TU 286/1998.
Chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, a qualsiasi titolo, ha l’obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di Pubblica Sicurezza della provincia dove si trova l’immobile:
Questura  del comune capoluogo di provincia o Commissariato di P.S.

Nei comuni ove non è presente un Commissariato la dichiarazione deve essere consegnata all’Ufficio Comunale.
Occorre compilare e sottoscrivere il modulo e aggiungere copia dei documenti di indentità di entrambi.

Cessione fabbricato ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 59 del 21.03.1978, convertito in Legge n.59 del 18.05.1978 e successive modificazioni

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso per un periodo superiore ad un mese.

Modello


Il domicilio

Un cittadino che venga ospitato di fatto elegge quel luogo a domicilio.

Il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce la sede dei suoi affari e interessi: ad esempio, il luogo di lavoro o lo studio di un avvocato che lo segue.
Il domicilio può coincidere con la residenza o meno.


La Residenza

La residenza è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, ossia vive in modo stabile e duraturo, e deve essere fissata con una pratica amministrativa nel Comune in cui si vive. La residenza è una condizione necessaria per accedere a vari servizi in quanto determina il legame, in termini di obblighi e diritti, con il territorio e gli enti ad esso preposti (es: Comune, servizi territoriali, Prefettura, Questura, Fisco, etc.).

“L’iscrizione alla anagrafe comunale è un diritto soggettivo (e non concessorio) riconosciuto dal nostro ordinamento (Legge n. 1228 del 24.12.1954) a tutti i cittadini che ne hanno facoltà. Fanno eccezione gli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio”.

Iscrizione anagrafica e residenza

Anagrafe unica ANPR

Legge e regolamento anagrafico


La Residenza Fittizia

Viene utilizzata per le persone senza fissa dimora.

Il nostro ordinamento prevede infatti la possibilità per la persona senza dimora di:

  • stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto o nel Comune di nascita (DPR. 223 del 30.05.1989)
  • fissare la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992)


La Circolare Istat 29/1992 ha stabilito che ogni Ufficio Anagrafe deve registrare la persona senza tetto o senza dimora nel registro della popolazione residente, istituendo – in caso di assenza di domicilio o residenza – una via fittizia che non esiste dal punto di vista territoriale/toponomastico ma ha equivalente valore giuridico e nelle quale la persona elegge il proprio recapito.

Concedere una residenza fittizia è importante perché consente alla persona di ottenere i seguenti documenti:

  • il rilascio della carta di identità
  • il rilascio della tessera sanitaria
  • il supporto al rinnovo permesso di soggiorno
  • l’agevolazione per il fine pena
  • l’accesso ai servizi sociali del territorio


La Residenza Temporanea

Nelle anagrafi esistono dei cataloghi chiamati “registri della popolazione temporanea” per fare un cambio di residenza per un “breve” periodo.

La richiesta del cambio temporaneo di dimora serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli il cittadino dall’anagrafe durante il periodo di assenza.


Ultimo aggiornamento: 29 Luglio 2022